Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Angelo Vicari: CERTIFICATO MEDICO CON LIMITAZIONE TEMPORALE DELL’IDONEITÀ

CERTIFICATO MEDICO CON LIMITAZIONE TEMPORALE DELL’IDONEITÀ

Nella prassi delle Questure, di fronte ad un certificato medico di idoneità psicofisica con la formula rivedibile tra …….., le licenze di porto di armi vengono rilasciate con la scadenza riportata nella certificazione medica. 
In merito, di recente, abbiamo constatato che tale prassi non è più seguita, ma, invece, in presenza di certificati di idoneità, limitati da termini temporali inferiori a quello quinquennale stabilito dal  D.L.vo n. 104/2010 per le licenze di porto, tali autorizzazioni non vengono più rilasciate o rinnovate.
E’ il caso di un cacciatore che si è visto rifiutare il rinnovo della licenza di porto per usa venatorio, siccome il certificato medico di idoneità riportava la dicitura rivedibile tra un anno.
Per l’Autorità di P.S. tale formula, anche se non limitativa dell’attuale idoneità, tuttavia impediva di poter rinnovare la licenza di porto per un periodo di tempo inferiore a quello previsto dalla legge per tale autorizzazione (art. 22, c. 9, L. n. 157/1992, così come modificato dall’art. 6 del D.L.vo n. 104/2010).
L’interessato ha fatto ricorso al T.A.R per il Friuli Venezia Giulia, che lo ha respinto.
Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello al Consiglio di Stato.
Quest’ultimo, con sentenza del 28 marzo 2019, n. 4403, confermando la decisione del T.A.R., ha respinto il ricorso, pur in presenza di due certificati di idoneità psicofisica; il primo presentato dal ricorrente alla Questura con l’annotazione rivedibile tra un anno, il secondo redatto a seguito di visita della Commissione medica, interessata dallo stesso Consiglio di Stato, con il quale è stato espresso un giudizio di idoneità ravvisando la necessità di una revisione a due anni alla luce della potenziale evolutività della patologia.
Nonostante la doppia certificazione medica di idoneità, seppur limitata nel tempo, i giudici di palazzo Spada hanno evidenziato che, in particolare, la Commissione medica non ha escluso che la malattia possa progredire nel tempo, con relative difficoltà nel fare previsioni sull’andamento della patologia.
Peraltro, lo stesso Consiglio di Stato, nel richiamare le sentenze della Corte Costituzionale (n. 440/1993 e n. 109/2019), con le quali è stato precisato che il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto e per il rilascio del quale è stata riconosciuta all’Autorità di P.S. la più ampia discrezionalità di valutazione, ha precisato che, nonostante l’attuale idoneità all’uso delle armi, tuttavia emergono seri elementi dai quali desumere la potenziale, ma concreta inaffidabilità nel periodo di efficacia della licenza. Pertanto, la misura di rifiuto dell’istanza di rinnovo del Questore non risulta affatto sproporzionata, né irragionevole siccome la licenza non può essere rinnovata perché il certificato di idoneità non copre l’intero arco di validità del porto stabilito dalla legge.
Non ci permettiamo di entrare nel merito del caso specifico, ma certo è che questo nuovo orientamento deve essere preso in considerazione sia dai medici certificatori che dalle Autorità di P.S..
Comunque, ci sia concesso di esprimere qualche perplessità.
Infatti, il Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998, sui requisiti psicofisici per il rilascio delle licenze di porto d’armi, non prevede nessun divieto per il medico certificatore di rilasciare un certificato con limitazione temporale. Ben venga il medico che, secondo scienza e coscienza, valuta attentamente una patologia che, solo con il trascorrere del tempo, potrebbe avere delle conseguenze sulla idoneità , ma che in atto non incide, contemperando così le esigenze del privato con quelle della sicurezza pubblica.
Sulla liceità, o meno, di una certificazione di idoneità limitata nel tempo può aiutarci quanto stabilito dalla normativa per l’attestazione dei requisiti per la patente di guida (art. 331, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), essendo stata stabilita la possibilità di rilasciare certificati di idoneità anche per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall’art. 126 del codice della strada.
Se tale possibilità è stata normata per l’idoneità a condurre i veicoli, con i quali, ogni giorno, vengono ferite ed uccise tante persone, non si capisce perché tale possibilità, anche se non espressamente prevista dal Decreto del 1998, ma nemmeno espressamente vietata, non debba essere riconosciuta anche ai medici certificatori della idoneità alle licenze di porto.
Altra perplessità nasce dall’affermazione del T.A.R., peraltro condivisa dal Consiglio di Stato, che il carattere tipico della licenza non consente di modularne la durata. Secondo il principio di tipicità dell’atto/provvedimento amministrativo, la pubblica Amministrazione può emanare solo quelli previsti dalla legge e ciò con riferimento sia al contenuto, che alla funzione che gli stessi sono destinati a realizzare. Così, per esempio, il Questore non può rilasciare la licenza di porto di fucile per uso venatorio per dieci anni, siccome la legge prevede che questa tipologia di porto non può superare la validità di cinque anni.
Comunque, il principio di tipicità, lascia sempre spazi alla P.A., nell’esercizio della propria discrezionalità, per contemperare le esigenze degli interessi pubblici, cui e’ finalizzato il provvedimento, con quelli del privato, pur tenendo sempre presente la preminenza dell’interesse pubblico, a maggior ragione quando si tratti di autorizzazioni in materia di armi, ove è in gioco la tutela della sicurezza pubblica.
Quindi, sebbene non possa essere rilasciata la licenza di porto venatorio per più di cinque anni, tuttavia non si comprende perché, al contrario, non possa essere rilasciata per un periodo di tempo inferiore, quando il certificato di idoneità psicofisica sia a termine.
Infatti, il provvedimento del porto di armi, secondo la legge, ha la funzione di salvaguardare la sicurezza pubblica, attraverso l’accertamento di tutti i requisiti del soggetto che diano pieno affidamento che non possa abusare delle armi, ma, nel contempo, è necessario che questa preminente finalità si adatti, ove non vietato dalla normativa, alle esigenze del diretto interessato, senza alcun pregiudizio per l’interesse pubblico.
Quale pregiudizio alla sicurezza pubblica può esserci nel rilasciare una licenza di porto per un periodo di tempo inferiore a quello massimo previsto dalla legge? Ben venga tale limitazione che imponga una revisione della idoneità sanitaria del soggetto prima dei previsti cinque anni, quando il medico certificatore si assuma la responsabilità di dichiarare che il soggetto esaminato è idoneo all’uso delle armi, anche se per un tempo limitato.
E’ da evidenziare, anche, che all’Autorità di P.S. non è riconosciuta nessuna potestà di valutazione del contenuto di certificati in genere emessi da altre amministrazioni o enti autorizzati, ma deve semplicemente prenderne atto, a meno che non vengano rilevati ragionevoli dubbi di falso materiale o ideologico.
Dunque, sarebbe opportuno che il Ministero, in considerazione della sentenza del Consiglio di Stato, emanasse una circolare in merito per stabilire come debbano comportarsi gli uffici periferici nel rilascio/rinnovo delle licenze di porto di armi, quando vi sia un certificato di idoneità limitato nel tempo.
Tale intervento si rende necessario, indipendentemente dalla sentenza in questione, tenuto conto che la prassi seguita fino ad ora, di rilasciare/rinnovare licenze di porto per un termine inferiore a quello di legge, è solo un comportamento costantemente tenuto dalle Autorità di P.S. non previsto da alcuna norma, per cui può essere disatteso, in assenza di disposizioni ministeriali, senza timore di incorrere in sanzioni.

Firenze 11 settembre 2019                                      ANGELO VICARI


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